Sez. 2, Sentenza n. 18674 del 12/09/2011 (Rv. 618982 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Deduzione della erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del c.t.u. - Specificità - Requisiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ovvero l'espressa indicazione delle questioni decisive non esaminate o non correttamente esaminate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva dichiarato inammissibile l'appello sul rilievo che il medesimo si limitava a riproporre come censure le osservazioni contenute nelle relazioni tecniche di parte, mentre la sentenza di primo grado aveva recepito le risultanze della c.t.u.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)