Sez. 2, Sentenza n. 3600 del 16/04/1994 (Rv. 486225 - 01)
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Obblighi dei comunisti - Contribuzione alle spese - In genere | Edificio adibito ad uso abitativo costituito da due appartamenti - Comunione pro indiviso dell'edificio fra due comproprietari - Servizio centralizzato di riscaldamento - Spese di gestione relative - Obbligo di sostenerle a carico di ciascun comproprietario in proporzione al valore della sua quota - Rinunzia al servizio pregiudizievole per l'altro comproprietario - Permanenza dell'obbligo.
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Obblighi dei comunisti - Contribuzione alle spese - In genere
In tema di ripartizione delle spese condominiali attinenti al servizio centralizzato di riscaldamento di un edificio adibito ad uso abitativo, che costituito da due appartamenti sia in comunione "pro indiviso" tra due comproprietari, trova applicazione la disciplina dettata per la comunione dall'art. 1104 cod. civ., con la conseguenza che ogni comproprietario è obbligato a sostenere le spese stesse in proporzione al valore della sua quota, indipendentemente dal concreto vantaggio che tragga dal detto servizio e senza possibilità di sottrarsi a quest'obbligo rinunciando al servizio medesimo, ove tale rinuncia possa produrre effetti pregiudiziali per l'altro comproprietario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)