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Sez. 2, Sentenza n. 12568 del 27/08/2002 (Rv. 557127 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - OBBLIGHI DEI COMUNISTI - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE | Spese di conservazione - Nozione - Impianti elettrico, idrico, di riscaldamento e videocitofono - Spese di erogazione dei relativi servizi - Natura conservativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557127-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - OBBLIGHI DEI COMUNISTI - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE

In tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l'obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso "pro quota" delle spese necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell'art. 1110 cod. civ., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale. Ne consegue che vanno considerate alla stregua di spese necessarie al mantenimento della funzionalità delle parti comuni di un edificio destinato ad abitazioni (e vanno, dunque, rimborsate al condomino antistatario) le spese relative non solo alla conservazione degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento e di videocitofono, ma altresì quelle intese al mantenimento della continuità nell'erogazione dei relativi servizi, non essendo più condivisibile un'interpretazione degli artt. 1104 e 1110 cod. civ. che configuri come godimento, piuttosto che come conservazione della funzione essenziale d'un immobile ad uso abitativo, l'ordinaria erogazione dei servizi in questione, connaturati all'idoneità stessa dell'edificio a svolgere la sua funzione non altrimenti che le sue componenti strutturali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)