Sez. 1, Sentenza n. 2149 del 26/06/1968 (Rv. 334320 - 01)
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - CORRETTEZZA PROFESSIONALE - ATTI DI CONCORRENZA SLEALE - OGGETTO - VIOLAZIONE DI NORME FISCALI - INSUSSISTENZA DELLA CONCORRENZA SLEALE - LIMITI.*
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - CORRETTEZZA PROFESSIONALE - ATTI DI CONCORRENZA SLEALE - OGGETTO - VIOLAZIONE DI NORME FISCALI - INSUSSISTENZA DELLA CONCORRENZA SLEALE - LIMITI.*
Ai fini della concorrenza sleale, cio che conta nell'atto professionalmente scorretto, pur inteso, in base all'art. 2598 n. 3 cod.civ., con un contenuto piu ampio della sola contrarieta agli Usi onesti in materia commerciale, e la direzione dell'atto, la sua natura di atto di commercio. Gli Atti di concorrenza sleale, infatti, sia che si tratti di concorrenza diretta e specifica (contro un determinato concorrente), sia che si tratti di concorrenza generica ed indiretta (reclame menzognera, false indicazioni di ribassi di prezzi, ecc.) hanno pur sempre per oggetto l'Esercizio dell'attivita commerciale in senso proprio, attengono, cioe, al modo di scambio dei prodotti, ai fini di una maggiore acquisizione della clientela. Allorche, invece, l'atto consista nella violazione di norme fiscali poste a tutela di interessi pubblicistici ed in funzione di questi ultimi repressa e punita, il nesso tra tale atto illecito e la situazione concorrenziale e solo indiretto. La violazione di dette norme puo cadere sotto la disciplina della concorrenza sleale soltanto quando si verifichi nell'atto stesso di concorrenza, ovvero sia usata, quale mezzo al fine, ed incida direttamente sulla situazione concorrenziale, si da rendere l'atto illecito causa diretta ed immediata di una situazione concorrenziale dannosa per l'azienda altrui. (nella specie, i giudici d'appello avevano ravvisato l'illiceita, e quindi la sussistenza della concorrenza sleale, del comportamento di un rivenditore - che non avendo avuto, rapporti diretti con la societa produttrice e non essendo pertanto vincolato contrattualmente a vendere il prodotto ad un determinato prezzo, aveva venduto tubetti di dentifricio ad un prezzo inferiore a quello imposto dalla societa agli altri rivenditori - nell'omissione del pagamento dell' IGE e dell' imposta di consumo relative al prodotto in questione). (V. 2911-62 3948-58 1868-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)