Sez. 1, Sentenza n. 10684 del 11/08/2000 (Rv. 539494 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE | Atti di - Valutazione - Criteri - Disciplina fissata nel n. 3 dell' art. 2598 cod. civ. - Portata.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE
Nella valutazione dei comportamenti anticoncorrenziali occorre tener conto degli interessi collettivi concorrenti alla dinamica economica, in adesione ai principi ed ai limiti di cui all'art. 41 della Costituzione, finalizzati a garantire che il mercato conservi la qualità strutturale di luogo della libertà di iniziativa economica per tutti i suoi partecipi, ovvero per chiunque pretenda di esercitare tale iniziativa. A tal riguardo la disposizione di cui al n. 3 dell'art. 2598 cod. civ. sanziona, in modo residuale rispetto alle ipotesi specifiche contemplate e descritte ai nn. 1 e 2, ogni atto che, in quanto non conforme alla correttezza professionale, sia idoneo - come da esame da condurre caso per caso - a danneggiare l'altrui azienda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)