Sez. 2, Sentenza n. 18057 del 01/04/2014 Cc. (dep. 30/04/2014) Rv. 259712 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Appello cautelare - Effetto devolutivo dei motivi - Contenuto - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE
La cognizione del giudice d'appello cautelare è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente il tribunale, pronunciandosi su appello dell'indagato, aveva confermato la decisione di rigetto di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, proposta per asserita violazione delle regole dettate in tema di contestazione a catena, osservando, in difformità di quanto affermato dal primo giudice, che doveva ritenersi insussistente il presupposto della connessione qualificata, e sussistente, invece, quello della "desumibilità degli atti").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)