Sez. 5, Sentenza n. 30828 del 29/05/2014 Cc. (dep. 11/07/2014) Rv. 260484 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Effetto devolutivo - Cognizione del giudice - Limiti - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
La cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in applicazione al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata ma non all'ambito dei motivi dedotti e ciò soprattutto quando i punti investiti dal gravame si trovano in rapporto di pregiudizialità, dipendenza, inscindibilità o connessione con altri non oggetto di gravame, così da rendere necessaria, per il giudice del gravame, una completa "cognitio causae" nell'ambito del "devoluto". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il Tribunale, adito contro il rigetto della richiesta di autorizzazione al lavoro a persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, legittimamente avesse esteso la propria verifica ai profili della praticabilità ed efficacia dei controlli sul rispetto delle prescrizioni imposte, sebbene il primo giudice avesse respinto l'istanza per difetto della dimostrazione dello stato di indigenza e l'indagato avesse proposto appello contestando tale specifica valutazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)