Sez. 2, Sentenza n. 2869 del 11/03/1995 (Rv. 491107 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE | Ordinanza emessa nel procedimento di liquidazione dei compensi professionali - Annullamento da parte della Corte di cassazione - Rinvio al giudice "a quo".
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE
In caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza emessa nello speciale procedimento di liquidazione dei compensi professionali previsto dagli artt. 29 e 30 della legge professionale 13 giugno 1942 n. 794, il rinvio della causa va disposto allo stresso giudice "a quo", la cui competenza nel sistema della detta legge ha carattere funzionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)