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Sez. 2, Sentenza n. 6055 del 13/11/1982 (Rv. 423759 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - NATURA - APPELLABILITÀ - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST..*
Stato
decisa il 1982-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423759-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - NATURA - APPELLABILITÀ - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST..*

Il provvedimento conclusivo del procedimento speciale di liquidazione dei compensi professionali, disciplinato dagli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, ha, in ogni caso, natura di ordinanza, anche se erroneamente emesso in Forma di sentenza ed è perciò sottratto all'appello ed impugnabile esclusivamente con ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione, né perde tale natura allorché, essendo stato cassato, debba essere emesso dal giudice di rinvio, il quale - stante, in tal caso, l'inapplicabilità dell'art. 383 cod. proc. civ., che presuppone la Cassazione di provvedimenti aventi Forma e sostanza di sentenza - si identifica con lo stesso giudice a quo, la cui Competenza, nel sistema della suddetta legge, ha carattere funzionale. (V 4701/81, mass n 415427).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)