Sez. L, Sentenza n. 7813 del 03/04/2014 (Rv. 630092 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Causa iscritta al ruolo posteriormente - Principio del "ne bis in idem" - Conseguenze - Improcedibilità - Cancellazione dal ruolo - Obbligatorietà - Omessa cancellazione - Emendabilità anche in fase di impugnazione - Effetti sulla validità della causa iscritta prioritariamente - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Il principio del "ne bis in idem", posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. L'omessa cancellazione è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l'abbia conclusa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)