Sez. 1, Sentenza n. 2064 del 10/03/1999 (Rv. 524004 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Causa iscritta al ruolo posteriormente Principio del "ne bis in idem" - Conseguenze - Improcedibilità - Cancellazione del ruolo - Obbligatorietà - Omessa cancellazione - Emendabilità anche in fase di impugnazione - Effetti sulla validità della causa iscritta prioritariamente - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Il principio del "ne bis in idem", posto dall'art. 39 cod.proc.civ., che è norma di ordine pubblico processuale, determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. La omessa cancellazione è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta (e della decisione che l'abbia conclusa), in relazione alla quale non sussisteva obbligo di riunione con quella successiva, atteso il carattere solo formale ed apparente della duplicità di procedimenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)