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Sez. 5, Sentenza n. 14695 del 04/06/2008 (Rv. 603538 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Area fabbricabile suscettibile di esproprio - Valore - Indennità di esproprio calcolata secondo legge - Applicazione della diminuzione ex art. 16 d.lgs. n. 504 del 1992 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603538-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI

In tema di imposta di registro, la determinazione del valore venale di un'area fabbricabile suscettibile di espropriazione deve avvenire sulla base dell'indennità di esproprio calcolata secondo i criteri di legge e non si deve tenere conto della riduzione dell'indennità medesima, prevista dall'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ora art. 37, settimo comma, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), secondo cui, in caso di espropriazione, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'ICI; infatti, la indicata falcidia dell'indennità di esproprio, che svolge una funzione punitiva e non può trasformarsi in un paradossale effetto premiale ai fini dell'imposta di registro, è comunque eventuale, essendo consentito al contribuente di evitarla mediante regolarizzazione della sua denuncia fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)