Sez. 1, Sentenza n. 19 del 03/01/2008 (Rv. 601372 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Rapporti con la disciplina della dichiarazione I.C.I. - Omissione della dichiarazione - Conseguenze - Diritto all'indennità - Sanzioni per l'omessa dichiarazione e recupero dell'imposta evasa - Indicazione ai fini ICI di un valore inferiore - Conseguenze - Liquidazione dell'indennità espropriativa con riferimento alla dichiarazione infedele - Esclusione - Necessità di preventivo accertamento del maggior valore del fondo agli effetti tributari - Successivo calcolo in via definitiva dell'indennità espropriativa.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione, il diritto all'indennità di esproprio non va penalizzato in caso di omessa od infedele dichiarazione I.C.I.. Pertanto, la disciplina che regola il rapporto tra i due istituti, va interpretata nel senso che l'evasore totale non perde il suo diritto all'indennizzo espropriativo, ma è unicamente destinato a subire le sanzioni per l'omessa dichiarazione e l'imposizione per l'I.C.I. che aveva tentato di evadere, potendo l'erogazione dell'indennità di espropriazione intervenire solo dopo la verifica che essa non superi il tetto massimo ragguagliato al valore accertato per l'I.C.I. stessa, ed a seguito della regolarizzazione della posizione tributaria con concreto avvio del recupero dell'imposta e delle sanzioni. Analogamente l'evasore parziale resta soggetto alle stesse conseguenze per il minor valore dichiarato e, salva rettifica da parte dello stesso proprietario, il comune può procedere ad accertamento del maggior valore del fondo agli effetti tributari per poi commisurare, in via definitiva, l'indennità espropriativa che, quindi, non va liquidata con riferimento alla dichiarazione infedele.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)