Sez. 1, Sentenza n. 1947 del 27/08/1984 Cc. (dep. 27/08/1984) Rv. 165485 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - REVOCA - IN GENERE - ISTANZA DI REVOCA - INAMMISSIBILITÀ - MANDATO INESEGUITO - IMPUGNABILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - REVOCA - IN GENERE - ISTANZA DI REVOCA - INAMMISSIBILITÀ - MANDATO INESEGUITO - IMPUGNABILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE.*
Il provvedimento, con cui è dichiarato inammissibile o è rigettata l'istanza di revoca di un mandato di cattura, rimasto ineseguito, per Mancanza delle condizioni che ne legittimano la emissione, è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. E non anche con l'appello avanti al cosiddetto tribunale della libertà. (V mass n 153292).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)