Sez. 1, Sentenza n. 130 del 25/01/1982 Cc. (dep. 21/04/1982) Rv. 153292 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MANDATI ED ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - REVOCA - IN GENERE - PRESUPPOSTI DELLA REVOCA - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI - MANDATO ESEGUITO - ISTANZA DI REVOCA - RIGETTO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - APPELLO - NECESSITÀ - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MANDATI ED ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - REVOCA - IN GENERE - PRESUPPOSTI DELLA REVOCA - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI - MANDATO ESEGUITO - ISTANZA DI REVOCA - RIGETTO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - APPELLO - NECESSITÀ - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO.*
La revoca del mandato di cattura, ai sensi dell'art. 260 cod. proc. pen., prima parte, presuppone la mancata esecuzione dello stesso; in caso contrario, e cioè se il mandato è stato eseguito, occorre far riferimento all'istituto della scarcerazione, previsto dall'art. 269 cod. proc. pen.. ne consegue che il rigetto dell'istanza di revoca del mandato, proposta nei casi non consentiti, risolvendosi nel diniego di scarcerazione, deve intendersi adottato a norma dell'art. 272 bis cod. proc. pen., con la conseguenza che la proposta impugnazione si converte in appello dell'ordinanza di rigetto e, pertanto, segue l'iter giuridico-formale previsto dall'art. 272 bis sopra indicato, a nulla rilevando, in tal caso, l'errore in cui è caduto l'interessato. (la Corte suprema, a seguito del principio sopra indicato, ha ritenuto involontario l'errore dell'imputato che ha proposto ricorso per Cassazione contro l'istanza di rigetto - da parte del giudice istruttore - della domanda di revoca del mandato di cattura, intendendo il detto ricorso come appello). (V. Mass. 106640 anno 1968; (per la prima parte della massima mass. 100641 anno 1966; mass. 105007 anno 1967); mass. 131161 anno 1975; contra mass. 151287 anno 1981; mass. 100833 anno 1966, nel senso che, a quanto sembra, ritenendo ammissibile il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca, pare escludere la possibilità di una conversione del mezzo di impugnazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 260 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)