Sez. 6, Sentenza n. 274 del 26/01/1998 Cc. (dep. 26/03/1998) Rv. 211944 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Corrispondenza tra il fatto sul quale si è esplicato il diritto di difesa e quello in rapporto al quale è stato formulato il giudizio di pericolosità - Correlazione tra accusa e pronuncia - Sussistenza - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione, in cui l'oggetto essenziale dell'accertamento è costituito dalla pericolosità attuale del soggetto, quel che rileva, ai fini della sussistenza della correlazione tra accusa e pronuncia, è la conformità del fatto, sul quale il diritto di difesa ha avuto la possibilità di essere adeguatamente esercitato, a quello in rapporto al quale è stato formulato il giudizio di pericolosità contenuto nella pronuncia, senza che al riguardo possa assumere valore ostativo la ridefinizione della pericolosità quale "comune" anziché "qualificata".
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)