Sez. 1, Sentenza n. 49279 del 30/11/2004 Cc. (dep. 22/12/2004) Rv. 230769 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Invito a comparire - Contestazione - Necessaria correlazione con il provvedimento - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
L'invito a comparire indirizzato, a norma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, alla persona nei cui confronti viene chiesta l'applicazione di una misura di prevenzione, deve essere considerato, al pari del decreto di citazione a giudizio, come uno strumento di contestazione che ha ad oggetto la forma di pericolosità che s'intende porre a base della misura proposta e gli elementi di fatto da cui si pretende di evincerla, sicchè deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione non solo della misura di cui si chiede l'applicazione, ma anche del tipo di pericolosità posta a fondamento della richiesta. Ne consegue che una volta esplicitata nella contestazione la natura di pericolosità ravvisata, la stessa non può subire variazioni nel corso del procedimento, nè tanto meno è consentito applicare una misura di prevenzione ravvisando l'appartenenza del soggetto ad una categoria diversa da quella prospettata.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)