Sez. 1, Sentenza n. 15483 del 11/08/2004 (Rv. 575342 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Decreto di trasferimento - Reclamo in presenza di precedente reclamo avverso l'ordinanza di aggiudicazione (condizionata) - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE
La suddivisione del procedimento di liquidazione delle attività fallimentari in fasi autonome strumentalmente propedeutiche a distinti provvedimenti successivi e la immediata impugnabilità dei singoli provvedimenti con i mezzi specifici e nei termini previsti dalla legge comportano una riduzione dell'operatività dell'art. 159 cod. proc. civ., in virtù del quale la nullità di un atto si estende agli atti successivi che ne siano dipendenti; ma l'art. 159 cod. proc. civ. è senz'altro operante nell'ambito degli atti appartenenti a uno stesso subprocedimento, qual è quello della vendita (nella specie di un bene immobile), che si conclude solo con il trasferimento del bene espropriato. È pertanto inammissibile il reclamo proposto avverso decreto di trasferimento ove in precedenza il medesimo reclamante abbia già impugnato - in quanto condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di un terzo - l'ordinanza di aggiudicazione in suo favore, atteso che, una volta scelta la strada di impugnare già il provvedimento di aggiudicazione condizionata (la cui mancata impugnazione non avrebbe, peraltro, precluso l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva in favore del prelazionario, posto che entrambi i provvedimenti appartengono allo stesso subprocedimento di vendita e incidono progressivamente sul medesimo interesse) non ha interesse ad impugnare anche i provvedimenti consequenziali (quali l'ordinanza di aggiudicazione definitiva in favore del prelazionario e lo stesso decreto di trasferimento) che, secondo quanto prevede l'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., sarebbero comunque travolti in caso di accoglimento della prima impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)