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Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 28/02/2000 (Rv. 534463 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Aggiudicazione condizionata al mancato esercizio della prelazione da parte dell'affittuario - Successiva aggiudicazione all'affittuario - Omessa impugnazione del primo provvedimento - Secondo provvedimento - Reclamo - Preclusione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534463-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

L'omessa impugnazione dell'ordinanza di aggiudicazione di un bene del fallimento condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario, non preclude all'aggiudicatario dell'asta il reclamo avverso l'ordinanza con cui il giudice delegato successivamente aggiudichi il bene all'affittuario, a seguito dell'esercizio della prelazione, sorgendo l'interesse al reclamo solo quando la lesione del diritto sia concreta, attuale e diretta.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 n. 4 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)