Sez. 2, Sentenza n. 3213 del 28/10/1974 (Rv. 371732 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DATA DI PROSECUZIONE DELLE OPERAZIONI - OMESSA COMUNICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - DATA DI PROSECUZIONE DELLE OPERAZIONI - OMESSA COMUNICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
La nullita di una consulenza non puo derivare dal mancato avviso della data di prosecuzione delle operazioni peritali, essendo Onere della parte, una volta iniziate le operazioni, seguire lo svolgimento della attivita del consulente. (V 3422'73, mass n 367398).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)