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Sez. 1, Sentenza n. 3422 del 18/12/1973 (Rv. 367398 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INDAGINI ED OPERAZIONI SUCCESSIVE - DATA RELATIVA - COMUNICAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367398-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - INDAGINI ED OPERAZIONI SUCCESSIVE - DATA RELATIVA - COMUNICAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il consulente tecnico d'ufficio, mentre e tenuto a comunicare alle parti la data di inizio delle operazioni, con specificazione del giorno, dell'ora e del luogo, non e invece tenuto ad alcun avviso per le successive indagini ed operazioni, essendo Onere delle parti di seguire nel proprio interesse lo svolgimento della consulenza tecnica. (Conf 3291/71, mass n 354763; 2699/69, mass n 342381; (Conf 1438/68, mass n 333085).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)