Sez. 3, Sentenza n. 3479 del 29/11/1971 (Rv. 355114 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE IN PRIMO GRADO - ONERE DI RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITA - ESCLUSIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE IN PRIMO GRADO - ONERE DI RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITA - ESCLUSIONI.*
L'art 346 cod proc civ impone alle parti l'Onere di riproporre espressamente in appello quelle domande ed eccezioni che non siano state accolte nella sentenza di primo grado. Per la riproposizione di tali istanze non sono richieste formule sacramentali, essendo sufficiente che la volonta di riproporre all'esame del giudice di secondo grado le domande ed eccezioni disattese sia manifestata in maniera esplicita e non equivoca. (Conf 3096'69, mass n 343030).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)