Sez. 3, Ordinanza n. 30434 del 26/11/2024 (Rv. 673160-02)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI | Espropriazione di crediti nei confronti di una pubblica amministrazione - Criterio di competenza ex art. 26-bis, comma 1, c.p.c. - Presupposti - Eccezioni - Art. 1-bis della l. n. 720 del 1984, istitutiva del servizio di tesoreria unica - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI
Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il criterio di competenza per territorio sancito dall'art. 26-bis, comma 1, c.p.c. (ovvero il luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede) trova applicazione soltanto quando il debitore esecutato sia una pubblica amministrazione che si avvalga per legge del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, e sempre che la competenza non sia altrimenti individuata, sulla base di elementi di collegamento diversi, da una disposizione speciale (quale non può ritenersi, a questi fini, l'art. 1-bis della l. n. 720 del 1984, istitutiva del servizio di tesoreria unica). (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cod. Proc. Civ. art. 26 bis com. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Legge 29/10/1984 num. 720 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)