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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20396 del 24/06/2022 (Rv. 665121 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI | Foro della residenza del terzo debitore ex art. 26 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile) - Banca d’Italia - Criteri di applicazione di detto foro - Riferimento alle norme sulla pubblica contabilità - Necessità - Servizio di tesoreria per la provincia in cui è domiciliato il creditore - Rilevanza.
Stato
decisa il 2022-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665121-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI

Ai fini dell'individuazione del foro dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti in danno delle P.A., di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c, l'art. 26 bis, comma 1, dello stesso codice, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, quando allude alla disciplina di leggi speciali attribuisce alla regola desumibile da tali leggi il valore di regola esclusiva rispetto a quella fissata dallo stesso citato comma 1, con riferimento al luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Ne discende che, nel caso in cui il terzo sia la Banca d'Italia, trovano inderogabile applicazione le norme di contabilità pubblica, da ricomprendersi tra le disposizioni di leggi speciali cui allude il suddetto comma 1, che, valorizzando la residenza del creditore per individuare l'ambito della competenza delle Tesorerie Provinciali per mezzo delle quali il pagamento avviene, assegnano la competenza per territorio, per le domande di pagamento contro la P.A., al giudice del luogo in cui ha sede la Sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato, senza che assumano rilievo la sede legale (posta a Roma) ovvero il luogo ove sussiste il rapporto del terzo con il debitore esecutato (nella specie, il MIUR).

Cod. Proc. Civ. art. 26 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 5, Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 278 com. 1, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 287, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)