Sez. 1, Sentenza n. 14791 del 15/11/2000 (Rv. 541707 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Giudizio di separazione - Procedimento incidentale di divisione di bene in comunione - Progetto divisionale dichiarato esecutivo - Natura negoziale - Validità - Trascrivibilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE
Il progetto divisionale di un bene immobile predisposto e voluto dalle parti e dichiarato esecutivo con ordinanza dal giudice istruttore, all'esito di un subprocedimento nel corso di un giudizio di separazione, ha natura di negozio, alla cui validità non osta il fatto che il bene ricada in comunione legale tra i coniugi, essendo rimessi alla discrezionalità e comune volontà di questi gli atti dispositivi sui beni in comunione e l'esistenza della comunione stessa; tale atto divisionale, che non presuppone la stipula di una convenzione matrimoniale, costituisce titolo per la trascrizione, unico requisito previsto essendo la forma scritta ai sensi dell'articolo 1350 n. 11 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 171, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350 n. 11, Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)