Sez. 1, Sentenza n. 4306 del 15/05/1997 (Rv. 504372 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Accordo di separazione - Contenuto - Clausole implicanti l'attribuzione di beni a uno o a entrambi i coniugi - Validità - Accordo inserito in un verbale di udienza - Natura di atto pubblico - Sussistenza - Titolo per la trascrizione ex art. 2657 cod. civ. - Dopo l'omologazione - Sussistenza - Disposizione di beni facenti parte della comunione legale - Contenute nell'accordo di separazione - Validità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE
Sono pienamente valide le clausole dell'accordo di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento. Il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cod. civ., senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)