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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10309 del 20/04/2021 (Rv. 661220 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Processo tributario - Definizione agevolata ex art. 6, comma 2 ter, d.l. n. 119 del 2018 - Presupposti - Soccombenza dell’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio - Necessità.
Stato
decisa il 2021-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661220-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di processo tributario, la definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione presuppone che l'Agenzia delle entrate sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, dovendosi pertanto accertare se le sentenze pronunciate nei gradi di merito siano favorevoli al contribuente ovvero all'Ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 2, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)