Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8413 del 15/03/2022 (Rv. 664300 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Diniego di definizione agevolata - Art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119 del 2018 - Presupposti - Soccombenza dell’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio - Giudizio di legittimità - Inclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di processo tributario, la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, presuppone che l'Agenzia delle entrate sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio dai quali, come si evince dall'espresso riferimento del comma 1 dell'art. 6 citato alle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, non può escludersi quello di legittimità concluso favorevolmente per l'Agenzia delle entrate con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice del merito per una nuova pronuncia.
Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 2, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)