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Sez. 1, Sentenza n. 24591 del 23/11/2005 (Rv. 584333 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITÀ - IN GENERE | In genere - Bilancio - Approvazione - Deliberazione assembleare - Impugnazione per nullità da parte del singolo socio - Interesse ad agire - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie in tema di socio impugnante non partecipante alla successiva ricostituzione del capitale sociale dopo l'azzeramento del capitale per perdite - Sentenza di merito dichiarativa della sopravvenuta carenza di interesse e di legittimazione - Ricorso per cassazione privo di qualsiasi riferimento alla individuazione di un interesse sostanziale dell'impugnante - Inammissibilità per genericità.
Stato
decisa il 2005-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584333-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITÀ - IN GENERE

Affinché sussista l'interesse del socio alla impugnazione per nullità della deliberazione dell'assemblea di approvazione del bilancio "ex" art. 2379 cod. civ., occorre l'allegazione di una incidenza negativa nella di lui sfera giuridica delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale, sia pure in termini anche soltanto di una possibilità di danno correlata alla sua partecipazione societaria; ne consegue che deve ritenersi svolto in termini generici il motivo di ricorso per cassazione che - nel censurare la statuizione di merito la quale, a fronte della successiva delibera dell'assemblea di azzeramento del capitale per perdite e di ricostituzione del capitale sociale, cui l'impugnante non abbia partecipato, dichiari la di lui sopravvenuta perdita di interesse e di legittimazione attiva in ordine alla proposta azione di nullità della delibera di approvazione di un bilancio precedente - sia privo di ogni riferimento alla individuazione di un interesse sostanziale del socio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)