Sez. 1, Sentenza n. 10139 del 02/05/2007 (Rv. 596323 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITÀ - IN GENERE | Bilancio - Approvazione - Deliberazione assembleare - Impugnazione per nullità da parte del singolo socio (o, come nella specie, del legatario avente causa dal socio) - Interesse ad agire - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie in tema di calcolo dell'indennizzo espropriativo per il forzoso trasferimento all'IRI della partecipazione azionaria di privati nella RAI s.p.a. (ai sensi della legge n. 103 del 1975).
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITÀ - IN GENERE
Affinché sussista l'interesse del socio (o, come nella specie, del legatario avente causa dal socio) alla impugnazione della deliberazione dell'assemblea di approvazione del bilancio "ex" art. 2379 cod. civ., occorre l'allegazione di una incidenza negativa nella di lui sfera giuridica delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale, sia pure in termini di una possibilità di danno correlata alla sua partecipazione societaria. Tale situazione ricorre allorché la falsa rappresentazione della situazione patrimoniale sia destinata ad incidere sul valore della partecipazione ai fini del calcolo dell'indennizzo dovuto, nella riforma del sistema radiotelevisivo dettata dalla legge 14 maggio 1975, n. 103, al soggetto privato "ex" azionista per il forzoso trasferimento all'IRI della partecipazione alla società concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare, indennizzo commisurato, ai sensi dell'art. 47 della citata legge, al valore delle azioni risultante dal bilancio di esercizio del 31 dicembre 1973.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2379, Legge 14/04/1975 num. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)