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Sez. 1, Sentenza n. 1667 del 01/06/1971 (Rv. 352113 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITA DELLE MANSIONI - PRESUPPOSTO - IRRIDUCIBILITA DELLA PATTUITA RETRIBUZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352113-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITA DELLE MANSIONI - PRESUPPOSTO - IRRIDUCIBILITA DELLA PATTUITA RETRIBUZIONE - LIMITI.*

Il principio della immutabilita delle mansioni per cui il lavoratore e stato assunto, principio sancito nell'art 2103, prima parte, cod civ presuppone, sul piano della logica comune e della coerenza giuridica, il correlativo principio della irriducibilita della retribuzione pattuita, giacche la norma consente, in via di eccezione, che il lavoratore sia adibito a diverse mansioni, purche cio non comporti una diminuzione di retribuzione ed una sostanziale menomazione della sua posizione, a meno che non intervengano accordi derogativi sul piano convenzionale. (V 1839'69, mass n 340949' 1550'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)