Sez. 2, Sentenza n. 1839 del 24/05/1969 (Rv. 340949 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITA DELLE MANSIONI - INDEROGABILITA - LIMITI - MODIFICHE CONSENSUALI - ACCORDO - FORMA TACITA - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITA DELLE MANSIONI - INDEROGABILITA - LIMITI - MODIFICHE CONSENSUALI - ACCORDO - FORMA TACITA - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
L'art 2103 cod civ, che sancisce l'immutabilita delle mansioni per le quali il lavoratore e stato assunto ed alle quali e stato adibito, nonche l'irriducibilita della relativa retribuzione, e norma inderogabile, nel senso che il datore di lavoro non potra, nel corso del rapporto, modificare unilateralmente le mansioni e la retribuzione attribuite, a meno che la modifica non risulti giustificata da reali esigenze organizzative dell'impresa (ma, in tale ipotesi, il lavoratore avra la facolta di recedere dal contratto, esigendo l'indennita di licenziamento). Tuttavia nel corso dello svolgimento del rapporto a tempo indeterminato, le parti ben possono stabilire nuovi patti ed attuare consensualmente, con essi, le modifiche al contenuto del rapporto che ritengano piu opportune, incidendo, di comune accordo, anche sulle mansioni attribuite e sulla retribuzione spettante nei limiti della regolamentazione collettiva eventualmente applicabile. Un siffatto accordo non ha necessita di rivestire forme particolari e puo essere sia espresso che tacito, e tale ultima ipotesi potra riconoscersi verificata anche allorche, di fronte al mutamento stabilito dal datore di lavoro, il prestatore d'opera, anziche avvalersi della facolta di recesso, si adegui spontaneamente al mutamento stesso e continui nella prestazione delle sue energie lavorative, a favore di quel datore di lavoro ed alle nuove condizioni, dimostrando non equivocamente di aver accettato le medesime, sempre che tali nuove condizioni non incidano su diritti indisponibili. La valutazione - rientrante nei compiti e nei poteri propri del giudice del merito - della realta di tale accettazione implicita e, quindi, della sussistenza del predetto accordo, deve essere svolta apprezzando, caso per caso, il comportamento del lavoratore e tenendo presente, con la dovuta prudenza, le possibilita che concretamente possano determinare una coartazione della libera volonta del prestatore d'opera, quale contraente piu debole, di fronte ad un eventuale sviamento di potere, rispetto ai limiti di cui all'art 2103 cod civ, da parte del datore di lavoro. (V 578'69, mass n 338762; 3243'68, mass n 336202; 1539'67, mass n 328279; 1275'67, mass n 327811; 922'65; 1550'63; 1494'63; 538'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)