Sez. L, Sentenza n. 5969 del 11/11/1982 (Rv. 423717 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - POTERE DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 101 DEL C.C.N.L. 23 LUGLIO 1976 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI CREDITO - MALATTIA DEL LAVORATORE - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI COMPORTO - DIVIETO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - POTERE DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 101 DEL C.C.N.L. 23 LUGLIO 1976 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI CREDITO - MALATTIA DEL LAVORATORE - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI COMPORTO - DIVIETO.*
Il potere del datore di lavoro di risolvere il rapporto, ai sensi dell'art. 101 del C.C.n.L. del 23 luglio 1976 per i dipendenti delle aziende di credito, al raggiungimento dell'età pensionabile da parte del dipendente non esclude l'applicabilità dell'art. 2110 cod. civ., che, in caso di malattia del lavoratore, vieta la risoluzione del rapporto prima della fine del periodo di comporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)