Sez. 2, Sentenza n. 849 del 03/05/1967 (Rv. 326987 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - ADEMPIMENTO SPONTANEO DEL DEBITORE - CONTROVERSIA SULLA CONFORMITA AL COMANDO ESPRESSO NEL TITOLO ESECUTIVO - GIUDIZIO DI COGNIZIONE - OGGETTO.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - ADEMPIMENTO SPONTANEO DEL DEBITORE - CONTROVERSIA SULLA CONFORMITA AL COMANDO ESPRESSO NEL TITOLO ESECUTIVO - GIUDIZIO DI COGNIZIONE - OGGETTO.*
Qualora, in relazione all'esecuzione di obblighi di fare, si deduca dal debitore che l'obbligazione e stata spontaneamente eseguita, e sorga contrasto tra le parti sul punto se tale adempimento sia conforme al comando espresso nel titolo esecutivo, ha origine una controversia il cui oggetto non consiste, a differenza di quanto accade allorche il giudice dell'esecuzione provvede con decreto ai sensi dell'art. 613 cod. proc. civ., nell'eliminare le difficolta dell'esecuzione, bensi nello stabilire se il diritto all'esecuzione sia o meno fondato su un titolo ancora azionabile. Tale controversia, che ha carattere pregiudiziale rispetto all'esecuzione, da luogo a un vero e proprio giudizio di cognizione, diretto a far accertare la difformita della prestazione resa dal debitore da quella prescritta dal titolo esecutivo e ad ottenere la condanna del debitore alla rimozione delle opere in cui si sia concretato l'asserito inadempimento e che costituiscano ostacolo all'attuazione di quanto stabilito dal titolo. (Cfr. 2539-64, 434-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 613 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)