Sez. 3, Sentenza n. 15548 del 17/10/2003 (Rv. 567493 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE | USL parte di un procedimento pendente al momento della soppressione - Prosecuzione del processo tra le parti originarie - Litisconsorzio necessario con la Regione subentrante - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE
Il processo instaurato nei confronti di una Usl prima della soppressione prosegue in persona del direttore generale della nuova azienda locale nella qualità di commissario liquidatore rappresentante la gestione stralcio, che usufruisce della soggettività dell'ente soppresso. Ne deriva che non sussiste litisconsorzio necessario tra la Regione e la gestione stralcio e quindi l'inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio tra di esse è priva di conseguenze giuridiche.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)