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Sez. 3, Sentenza n. 2051 del 07/03/1997 (Rv. 502862 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Ordine di integrazione del contraddittorio in cause scindibili - Effetti - Assunzione della qualità di parte per il destinatario - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502862-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

Poiché il provvedimento di integrazione del contraddittorio ha carattere ordinatorio, non è idoneo a pregiudicare la decisione della causa, ed è improduttivo di effetti se emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione (nella specie dall'istruttore in appello per cause scindibili); perciò essendo nulla la notifica di tale ordine, i destinatari di esso non assumono la qualità di parti, neppure in senso formale; nessuna statuizione di merito può esser emessa nei loro confronti; per essi passa in giudicato la sentenza di primo grado.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)