Sez. 1, Sentenza n. 35006 del 18/04/2013 Ud. (dep. 14/08/2013) Rv. 257208 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE | Tentativo - Dolo - Prova in mancanza di ammissione del reo - Desumibilità - Elementi - Indicazione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE
In tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi", assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post", con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. (In specie in cui la prova del dolo è stata ritenuta raggiunta sulla base della natura e della localizzazione delle lesioni in una zona sede di organi vitali, della intensità e della forza di penetrazione dei colpi, della posizione reciproca dell'imputato e della parte offesa, del mezzo usato, un coltello di lama lunga cm. 20).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)