Sez. 1, Sentenza n. 12639 del 16/01/2019 Cc. (dep. 21/03/2019) Rv. 275326 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE | Tentativo - Idoneità degli atti - Spargimento di liquido infiammabile sulla vittima - Configurabilità - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE
In tema di tentato omicidio, si configura il requisito dell'idoneità degli atti in relazione alla condotta di chi cosparga testa, viso e busto della vittima con liquido infiammabile e, contestualmente, minacci di darle fuoco, non riuscendo nell'intento per il mancato reperimento di un accendino e per la pronta reazione della vittima, trattandosi di condotta atta a cagionare, in caso di sviluppo delle fiamme, lesioni verosimilmente mortali e, comunque, la compromissione della funzione vitale della respirazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il getto di liquido infiammabile non è qualificabile alla stregua dell'uso di un'arma, non essendo sussumibile negli artt. 585, comma secondo, cod. pen., 704 cod. pen. e 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 585 com. 2, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 704, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)