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Sez. L, Sentenza n. 22927 del 14/11/2005 (Rv. 585252 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Collegamento economico-funzionale tra persone giuridiche - Imputazione del rapporto di lavoro intercorso tra uno di esse e un lavoratore anche alle altre - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585252-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Il collegamento economico - funzionale tra persone giuridiche (nel caso di specie, associazioni artigianali dotate di personalità giuridica) facenti parte di un medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie persone giuridiche del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie persone giuridiche distinte, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)