Sez. 5, Sentenza n. 7979 del 28/04/1980 Ud. (dep. 23/06/1980) Rv. 145721 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI-CASSAZIONE-SENTENZA-ANNULLAMENTO SENZA RINVIO-RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - ERRORE MATERIALE NEL COMPUTO DELLA PENA - CORREZIONE DA PARTE DELLA CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI-CASSAZIONE-SENTENZA-ANNULLAMENTO SENZA RINVIO-RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - ERRORE MATERIALE NEL COMPUTO DELLA PENA - CORREZIONE DA PARTE DELLA CASSAZIONE.*
Un mero errore materiale nel computo della pena va corretto di ufficio dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art 538 comma secondo cod proc pen. ne puo invocarsi in tal caso il divieto della reformatio in peius, poiche detto divieto non riguarda il potere di rettifica, con cui la volonta del giudice a quo, individuata attraverso l'esame del suo stesso provvedimento, conserva intera la sua efficacia, essendone modificata soltanto la dichiarazione, erroneamente difforme. E trattandosi di un errore di computo e sufficiente, per la rettifica, che la Cassazione sia stata investita con un ricorso anche inammissibile purche non per causa originaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)