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Sez. 6, Sentenza n. 385 del 15/11/1988 Ud. (dep. 17/01/1989) Rv. 180169 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - ERRORE MATERIALE NEL COMPUTO DELLA PENA - CORREZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180169-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON DETERMINANTI ANNULLAMENTO - ERRORE MATERIALE NEL COMPUTO DELLA PENA - CORREZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Un mero errore materiale nel computo della pena va corretto di ufficio dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 538 comma secondo cod. proc. pen.. né può invocarsi in tal caso il divieto della "reformatio in peius", poiché detto divieto non riguarda il potere di rettifica, con cui la volontà del giudice "a quo", individuata attraverso l'esame del suo stesso provvedimento, conservi intera la sua efficacia, essendone modificata soltanto la dichiarazione erroneamente difforme. (V mass n 120943; (Conf mass n 145721).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)