Sez. 1, Sentenza n. 5618 del 29/10/1996 Cc. (dep. 04/02/1997) Rv. 206752 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Presupposti per la concessione: partecipazione all'opera di rieducazione - Risultato negativo di permessi premio - Valutazione ai fini del diniego di applicazione della liberazione anticipata - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione della liberazione anticipata è essenziale l'accertamento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Poiché ai sensi dell'art. 30 ter della legge 26 luglio 1975 n.354 (ordinamento penitenziario) "l'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento" - tanto che deve "essere seguita dagli educatori ed assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio" - ne consegue che il negativo risultato di detti permessi ben può essere valutato quale dimostrazione della mancanza di quella partecipazione all'opera di rieducazione prevista quale condizione indispensabile ai fini della concessione della liberazione anticipata. (Nella fattispecie il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata osservando che nei confronti del condannato erano stati revocati i permessi premio a causa dell'assunzione sistematica di sostanze psicotrope, il che dimostrava un comportamento non meritevole di misure premiali. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso detta decisione, enunciando il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)