Sez. 1, Sentenza n. 38332 del 05/06/2014 Cc. (dep. 18/09/2014) Rv. 260594 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Presupposti per la concessione: partecipazione all'opera di rieducazione - Valutazione - Risultato negativo di permesso premio - Rilevanza - Legittimità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione della liberazione anticipata è essenziale l'accertamento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, con la conseguenza che il non aver fatto rientro in istituto da un permesso premio è legittimamente valutabile nel suo significato dimostrativo della mancata partecipazione responsabile del condannato all'opera di risocializzazione, che la fruizione del beneficio è destinata a stimolare.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)