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Sez. 5, Sentenza n. 9511 del 16/06/1982 Ud. (dep. 18/10/1982) Rv. 155671 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - CONCORSO DI CAUSE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - ACCERTAMENTO DEL CONCORSO DI COLPA DELLA PARTE LESA O DEL TERZO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155671-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - CONCORSO DI CAUSE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - ACCERTAMENTO DEL CONCORSO DI COLPA DELLA PARTE LESA O DEL TERZO - OBBLIGATORIETÀ.*

Al fine di stabilire il grado di efficienza causale della colpa dell'imputato e quindi l'entità della sua responsabilità, il giudice penale ha l'Obbligo di accertare il concorso di colpa non soltanto della vittima, ma anche di eventuali terzi pur se nei loro confronti non sia stato promosso procedimento penale. (Conf mass n 146290).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)