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Sez. 1, Sentenza n. 9997 del 08/05/2014 (Rv. 631120 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Litispendenza internazionale - Art. 21 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 - Principio della prevenzione - Sospensione del processo davanti al giudice svizzero e italiano - Situazione di stallo processuale - Istanza di riassunzione davanti al giudice italiano - Rigetto - Contenuto decisorio - Impugnabilità.
Stato
decisa il 2014-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631120-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA

Nel caso in cui davanti al giudice italiano ed al giudice svizzero vengono proposte due domande aventi il medesimo titolo, la giurisdizione deve essere determinata sulla base del criterio della prevenzione, ai sensi dell'art. 21 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 10 febbraio 1992, n. 198, con la conseguenza che il giudice successivamente adito è tenuto a sospendere il processo in attesa che l'altro giudice si pronunci sulla competenza giurisdizionale. Qualora, peraltro, si determini una situazione di stallo processuale in ragione della intervenuta sospensione del processo davanti ad entrambi i giudici aditi, il giudice italiano, a fronte dell'istanza della parte, è tenuto a dar seguito alla riassunzione del giudizio per decidere nel merito ovvero declinare la propria giurisdizione, così consentendo la riattivazione del giudizio davanti al giudice svizzero, dovendosi conseguentemente ritenere che l'eventuale ordinanza di rigetto dell'istanza di riassunzione abbia contenuto decisorio e, dunque, sia impugnabile.

Riferimenti normativi: Legge 10/02/1992 num. 198 art. 2, Legge 10/02/1992 num. 198 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)