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Sez. U, Sentenza n. 1514 del 13/02/1998 (Rv. 512572 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Litispendenza internazionale - Criterio della prevenzione posto dall'art. 21 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 - Necessaria sospensione d'ufficio del giudizio proposto innanzi al giudice italiano adito successivamente al giudice straniero - Questione di giurisdizione posta con regolamento preventivo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512572-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Con riguardo alla legge 10 febbraio 1992 n. 198 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, applicabile alle azioni giudiziarie proposte posteriormente alla data di entrata in vigore della Convenzione stessa nello Stato d'origine (in Italia: 1 dicembre 1992), la disciplina della litispendenza internazionale di cui all'art. 21 della Convenzione medesima - la cui interpretazione è possibile da parte del giudice italiano non essendo le questioni interpretative devolute alla Corte di giustizia C.E. - trova applicazione anche allorché l'intervento volontario o la chiamata in causa siano successivi alla data suddetta, pur se il giudizio sia stato iniziato prima del 1 dicembre 1992, e quindi il giudice italiano, ove successivamente adito, deve sospendere d'ufficio il giudizio finché sia stata dichiarata la competenza giurisdizionale del giudice straniero preventivamente adito e deve poi declinare la propria competenza in favore del giudice straniero ove la competenza di quest'ultimo risulti accertata; conseguentemente si tratta di un'ipotesi di sospensione necessaria per effetto della litispendenza internazionale che non pone alcun problema di giurisdizione sicché è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nel corso del giudizio instaurato innanzi al giudice italiano, mentre, avverso il provvedimento con il quale il giudice italiano dichiari (o neghi) la sospensione del giudizio, può proporsi il regolamento necessario di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 10/02/1992 num. 198 art. 198

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)