Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra
Testo in vigore al
Art. 63
1. Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore eta' o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore.1620
2. Nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.
3. Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale temporaneo.
Art. 64
1. I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai tigli legittimi nel diritto a pensione di guerra.
2. Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purche' concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivo' la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio.
3. Sono altresi' equiparati ai figli legittimi coloro che siano
stati affiliati nelle norme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte dell'affiliante.
Art. 65
1. La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti alla eta' maggiore, salvo il caso di inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma, dell'art. 63 e dalle figlie anche di eta' minore, quando abbiano contratto matrimonio.16
Art. 66
1. Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, o da quelli indicati nel secondo comma dell'art. 64, e' devoluta la meta' della pensione ad essa spettante a termini dell'art. 55.
2. L'altra meta' e' divisa in parti uguali fra tutti i figli che ne abbiano diritto.
3. Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione, ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio.
4. L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'art. 60, risultante dalla differenza tra le tabelle I e G, L e B, e' devoluto esclusivamente agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.
5. Se la vedova si trova nelle coudizioni previste dal terzo comma dell'art. 60, anche l'aumento di cui al comma precedente e' ripartito tra la vedova e gli orfani nelle proporzioni stabilite per la, pensione.
6. L'aumento integratore di cui all'art. 61 e' devoluto esclusivamente a favore dei figli ed in parti uguali fra essi.
Art. 67
1. Se la vedova e' privata in tutto o in parte dell'esercizio della patria potesta', ovvero trascuri di provvedere alla educazione dell'orfano in corrispondenza ai mezzi di cui puo' disporre, il Giudice delle tutele, in applicazione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, puo' determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo precedente, e puo' ordinare che sia riscossa ed erogata a vantaggio dell'orfano dal Comitato provinciale o da alcuni degli Enti indicati nell'art. 34 della legge predetta.
2. Il Giudice delle tutele puo', in caso che l'orfano sia affidato ad un Istituto, ordinare che il pagamento della quota, ad esso spettante a termini della presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto.
3. Lo stesso provvedimento il Giudice delle tutele puo' adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.
4. Le ordinanze del giudice delle tutele vengono eseguite a cura degli Uffici provinciali del tesoro.
5. Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del Codice civile.
Art. 68
1. In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni previste dall'art. 61, dal giorno successivo a quello della morte, o dal giorno della perdita del diritto stesso.
Art. 69
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 18 MAGGIO 1967, n. 31821
Art. 70
1. In mancanza di diversa disposizione, la pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile.
2. Quando occorre ripartire fra piu' aventi diritto una pensione od assegno conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
3. Nei casi di promozione postuma degli ufficiali delle forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione o degli assegni come decorrenti dalla data a cui e' fatta risalire l'anzianita' di grado.
Titolo IV. Dei diritti dei genitori, dei collaterali e degli assimilati.
Art. 71
1. Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10 non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la pensione e' concessa:
a) al padre che abbia l'eta' di anni 58, oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A; nei casi di inabilita' temporanea, si applica la norma del quarto comma dell'art. 60;
b) alla madre vedova;
c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purche' minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione.
2. Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.
3. Se il militare ed il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di eta', la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore eta' e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso sempreche' si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno ed alla matrigna.
Art. 72
1. Ai genitori in possesso di pensione di guerra e' concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 65° anno di eta', o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno.
Art. 73
1. Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo 71 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che il dante causa ad essi prestava al momento della morte. Si terra' anche conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare ai genitori in qualsiasi momento futuro.
2. Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente risulti non assoggettabile per l'ammontare del suo reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.
Art. 74
1. Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.
2. La domanda non e' ammessa trascorsi i termini di cui al primo e terzo comma del successivo art. 108.15
Art. 75
1. Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare o il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagiono' la morte.
2. In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio naturale; e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.
3. Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi abbiano diritto.
4. Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile gia' da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.
5. In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato il militare ed il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne cagiono' la morte.
Art. 76
1. Alla madre vedova e' equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza riceverne gli alimenti.
2. Ove il marito sia il padre del militare o del civile defunto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti eguali fra i genitori.
3. Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.
4. In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.
5. E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze prima della morte del figlio, ove il marito sia o divenga inabile a proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, anche temporaneamente, nel qual caso si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.18
Art. 77
1. Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre.15
2. Nel caso di inabilita' temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.19
Art. 78
1. Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova o prole con diritto a pensione, e' concessa una pensione speciale, pari ad un terzo di quella stabilita dall'art. 71, purche' sussistano le altre condizioni prescritte dall'art. 73.
2. La pensione suddetta non e' cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'art. 71; non e' soggetta alla riduzione, di cui all'art. 73, e' soggetta all'aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova e della prole del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli alri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennita' secondo gli articoli 11 e successivi.
Art. 79
1. Il genitore che abbia perduto piu' figli militari per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ed anche, se civili, per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, consegue, a prescindere dall'eta' e dalle condizioni economiche, la pensione piu' favorevole che gli compete.
2. Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione piu' favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di guerra, compreso l'assegno speciale temporaneo, nella misura del 30 per cento se i figli morti siano due, del 60 per cento se siano tre e del 100 per cento se siano piu' di tre.
3. Ai collaterali ed agli assimilati, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 73, spetta la pensione nella misura piu' favorevole senza il beneficio di cui sopra.
Art. 80
1. Il genitore che abbia perduto piu' figli militari o civili per causa di guerra ed inoltre uno o piu' figli militari per causa di servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui all'articolo precedente.
2. Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la concessione e' peraltro subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 71 e 73.
3. Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia piu' favorevole, viene liquidata dall'Amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dall'articolo precedente sono liquidati dal Ministero del tesoro.
Art. 81
1. Il genitore che per la morte di uno o piu' figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finche' duri tale situazione, la pensione piu' favorevole che gli compete in base alle tabelle M, N, O e P, compreso l'assegno speciale temporaneo, aumentata della meta'.
2. Se abbia, perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma precedente, a prescindere dall'eta' e dalle condizioni economiche.
3. L'aumento e' cumulabile con quello contemplato nell'art. 79.
Art. 82
1. Ai genitori, collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 73 ed inoltre siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, e' concessa la pensione nella misura indicata dall'annessa tabella O nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella M e nella misura indicata dalla tabella P nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella N.
2. Nei casi di cui all'art. 78, si applica la riduzione prevista dal primo comma dell'articolo stesso.
3. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e' da considerarsi presunta al compimento della eta' di 70 anni.
Art. 83
1. La pensione di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle che contraggono matrimonio, o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungono gli anni 21, salvo il caso di cui all'art. 77.
2. Nel calcolare l'eta' del padre e dell'assimilato, ai soli effetti dell'art. 71, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi e si trascura, se c eguale o inferiore ai sei mesi.