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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 53 del 1969

Decisione
decisa il 1969-03-21, depositata il 1969-03-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:53
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 3208

  • Assistenza e previdenza
  • Pensioni
  • Legge 10 agosto 1950, n. 648
  • Militare morto per causa del servizio di guerra e civile deceduto per fatto di guerra
  • Trattamento pensionistico dei collaterali
  • Subordinazione all'esistenza di un loro reale stato di bisogno
  • Natura di assegno alimentare della pensione.
Leggi la massima
Le disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 648 riguardanti il trattamento pensionistico dei collaterali del militare morto per causa del servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra dispongono che la pensione indiretta è concessa non soltanto ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni (art. 71, lett. c), ma anche ai fratelli e sorelle nubili maggiorenni, che alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro (art. 77, comma primo) purché, in ogni caso, ai collaterali siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di assistenza (art. 73), requisito che si considera sussistente quando il richiedente risulti non assoggettabile all'imposta complementare sul reddito complessivo (art. 17 legge 9 novembre 1961, n. 1240 e 9 legge 18 maggio 1967, n. 318). Prevede infine la legge che la pensione indiretta, già liquidata ai genitori del militare o del civile, si devolva a favore dei collaterali quando divengano orfani e siano minorenni, o inabili a qualsiasi proficuo lavoro ed, inoltre, nubili se sorelle (art. 84, comma secondo). L'esame di siffatta disciplina pone in evidenza che la pensione di guerra dei collaterali ha carattere di assegno alimentare dovendo essere corrisposta quando si sia accertato che, a causa della morte del militare o del civile, i collaterali abbiano perduto i mezzi necessari al loro sostentamento e non possano provvedere alle loro fondamentali esigenze di vita e per la loro minore età o perché, pur essendo maggiorenni, siano inabili a qualsiasi lavoro proficuo.

Norme impugnate

  • legge 10 agosto 1950, n. 648

Massima n. 3209

  • Assistenza e previdenza
  • Pensioni
  • Legge 10 agosto 1950, n. 648, artt. 71, primo comma, lett. c, 77, primo comma, e 84, secondo comma
  • Militare morto per causa del servizio di guerra e civile deceduto per fatto di guerra
  • Trattamento pensionistico dei collaterali
  • Disparità di trattamento in base al sesso
  • Mancanza di una razionale giustificazione
  • Violazione del principio di eguaglianza
  • Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Sono costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., gli artt. 71, comma primo, lett. c, 77, comma primo, e 84, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta di guerra spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra solo in quanto nubili poiché è innegabile che le obbiettive e ben specificate condizioni cui è subordinato il riconoscimento del diritto a pensione dei collaterali possono concorrere indifferentemente sia nei confronti dei fratelli che delle sorelle, ancorché essi abbiano contratto matrimonio. In particolare per quanto riguarda il requisito del bisogno economico è evidente che può ricorrere anche per la sorella maritata quando i suoi redditi, cumulati a norma di legge con quelli del marito, non eccedono o il minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo. Nessuna razionale giustificazione riesce perciò a scorgersi nella indicata previsione delle citate norme che, sull'esclusiva base dell'appartenenza del soggetto all'uno o all'altro sesso, dispone l'esclusione dal diritto a pensione per la sorella coniugata e non parimenti per il fratello coniugato.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 3210

  • Assistenza e previdenza
  • Pensione
  • Militare morto per causa del servizio di guerra e civile deceduto per fatto di guerra
  • Trattamento pensionistico dei collaterali
  • Legge 10 agosto 1950, n. 648, artt. 71, primo comma, lett. c, 77, primo comma, e 84, secondo comma
  • Illegittimità costituzionale
  • Riproduzione nella legge 18 marzo 1968, n. 313, artt. 64, primo comma, lett. c, 75, primo comma, e 76, secondo comma
  • Illegittimità costituzionale conseguenziale.
Leggi la massima
Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 71, comma primo lett. c, 77 comma primo e 84, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, riprodotti negli stessi termini nei corrispondenti artt. 64, comma primo lett. c, 75, comma primo e 76, comma secondo della legge 18 marzo 1968 n. 313 sul "riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", consegue l'illegittimità costituzionale, limitatamente alle stesse parti, anche di quest'ultime norme, in applicazione dell'art. 27, parte seconda, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Norme impugnate

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71, comma primo, lett. c, 77, comma primo, e 84, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1967 dalla Corte dei conti - sezione quarta giurisdizionale per le pensioni di guerra - sul ricorso di Santoro Maria Grazia, iscritta al n. 54 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'11 maggio 1968. Udita nella camera di consiglio del 30 gennaio 1969 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.
Con decreto del 17 marzo 1959 il Ministero del tesoro negava a Santoro Maria Grazia, in quanto coniugata, la pensione indiretta di guerra per la perdita del fratello Antonio, disperso in Russia nella seconda guerra mondiale, pensione che era stata goduta dal padre Santoro Fedele fino alla morte avvenuta il 23 giugno 1958. Avverso tale decreto la richiedente proponeva ricorso alla Corte dei conti deducendo di essere separata di fatto dal marito Pugliese Rinaldo da oltre dieci anni. Il pubblico ministero chiedeva il rigetto del ricorso osservando che - ai sensi degli artt. 71, comma primo, lett. c, 84, comma secondo, e 77, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 - la pensione indiretta per la morte di un militare caduto in guerra spetta, dopo la morte dei genitori, alle sorelle minorenni, o maggiorenni inabili, solo se nubili. Lo status di nubile è quindi una qualificazione soggettiva indispensabile alla quale non è possibile assimilare altra condizione diversa, quale ad esempio quella di sorella legalmente o di fatto separata dal marito, o di sorella vedova. Con ordinanza emessa il 23 gennaio 1967 (pervenuta a questa Corte il 5 aprile 1968) la Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra, sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale delle citate norme, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione. Rileva l'ordinanza che le disposizioni impugnate, subordinando il riconoscimento del diritto a pensione indiretta delle sorelle del caduto in guerra alla condizione che esse siano nubili e consentendo, per contro, l'attribuzione della pensione ai fratelli coniugati, violano il principio di eguaglianza in quanto prevedono un trattamento giuridico diverso a seconda che il soggetto appartenga all'uno o all'altro sesso, senza che ciò trovi alcuna razionale giustificazione. L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'11 maggio 1968. Nel giudizio dinanzi alla Corte nessuno si è costituito. :
punto 1
La questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe è fondata. Le disposizioni impugnate della legge 10 agosto 1950, n. 648, disciplinano il trattamento pensionistico dei collaterali del militare morto per causa del servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra stabilendo che la pensione indiretta è concessa non soltanto ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione (art. 71, lett. c) ma anche ai fratelli e alle sorelle nubili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e tali siano divenuti anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età e prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre (art. 77, comma primo). Per la concessione della pensione occorre, in ogni caso, che ai collaterali siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza (art. 73), requisito che, ai sensi di successive disposizioni (artt. 17 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, e 9 della legge 18 maggio 1967, n. 318) si considera sussistente quando il richiedente risulti non assoggettabile all'imposta complementare sul reddito complessivo. È previsto infine che la pensione indiretta, già liquidata ai genitori del militare o del civile, si devolva a favore dei collaterali quando divengano orfani e siano minorenni, o inabili a qualsiasi proficuo lavoro ed, inoltre, nubili se sorelle (art. 84, comma secondo).
punto 2
L'esame di siffatta disciplina pone in evidenza che la pensione di guerra dei collaterali ha conservato nella legge n. 648 del 1950 il carattere di assegno alimentare espressamente attribuitole dal legislatore nella precedente normativa (R.D. 12 luglio 1923, n. 1491, art. 37). Il riconoscimento del diritto a pensione dei collaterali resta, infatti, subordinato alla esistenza di un loro reale stato di bisogno prodottosi in conseguenza della morte del militare o del civile. La pensione, cioè, deve essere corrisposta quando si sia accertato che, a causa della morte del militare o del civile, i collaterali abbiano perduto i mezzi necessari al loro sostentamento e non possano provvedere alle loro fondamentali esigenze di vita o per la loro minore età o perché, pur essendo maggiorenni, siano inabili a qualsiasi lavoro proficuo. Ora è innegabile che tali obbiettive e ben specificate condizioni possano indifferentemente concorrere sia nei confronti del fratello che della sorella, ancorché essi abbiano contratto matrimonio. Per quanto riguarda in particolare il requisito del bisogno economico è evidente che può ricorrere anche per la sorella maritata quando i suoi redditi, cumulati a norma di legge con quelli del marito, non eccedano il minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo. Nessuna razionale giustificazione riesce perciò a scorgersi in quella previsione delle norme impugnate che, sull'esclusiva base dell'appartenenza del soggetto all'uno o all'altro sesso, dispone l'esclusione dal diritto a pensione per la sorella coniugata e non parimenti per il fratello coniugato. La perfetta identità delle rispettive obbiettive situazioni postula l'esigenza di una uniformità di trattamento donde l'illegittimità per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione di quelle parti delle disposizioni censurate contenute negli artt. 71, lett. e, 77, comma primo, e 84, comma secondo, che riconoscono il diritto a pensione alla sorella del militare o civile deceduto, solo se nubile. E poiché tali disposizioni risultano riprodotte negli stessi termini nei corrispondenti artt. 64, comma primo, lett. c, 75, comma primo, e 76, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra" - legge entrata in vigore nelle more del presente giudizio - deve dichiararsi l'illegittimità anche di queste ultime norme in applicazione dell'art. 27, parte seconda, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 71, comma primo, lett. e, 77, comma primo, e 74, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili; dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente alle stesse parti, l'illegittimità costituzionale degli artt. 64, comma primo, lett. c, 75, comma primo, e 76, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 sul "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze