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Sez. L, Sentenza n. 12470 del 20/11/1991 (Rv. 474705 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Obblighi dell'acquirente | Solidarietà - Presupposto della conoscenza o della conoscibilità ex art. 2112, secondo comma, cod. civ. - Necessità in caso di disdetta dell'alienante - In caso di mancanza della disdetta - Estensione.
Stato
decisa il 1991-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474705-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Obblighi dell'acquirente

In caso di trasferimento d'azienda, il presupposto della conoscenza o della conoscibilità (in forza delle risultanze dei libri aziendali o del libretto di lavoro), previsto dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ. per la sussistenza della responsabilità solidale dell'acquirente in relazione ai crediti che il lavoratore aveva, in dipendenza del lavoro prestato, al tempo del trasferimento, è necessario non solo nell'ipotesi in cui vi sia stata disdetta dell'alienante, ma anche nell'ipotesi in cui tale disdetta sia mancata, tenuto conto della formulazione della norma - che alla menzione dei crediti suddetti fa seguire l'inciso "compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante" - ed atteso che in caso di continuazione del rapporto con l'acquirente i diritti che il primo comma dello stesso articolo conserva al lavoratore indipendentemente dalla loro conoscenza o conoscibilità sono solo quelli derivanti dall'anzianità raggiunta prima del trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)