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Sez. L, Sentenza n. 5519 del 04/06/1999 (Rv. 527075 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE | Crediti del lavoratore al tempo del trasferimento - Opponibilità all'acquirente - Presupposto della conoscenza o conoscibilità (art. 2112 cod. civ. originario) - Lavoratori ancora in servizio in difetto di disdetta in tempo utile.
Stato
decisa il 1999-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527075-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE

In caso di trasferimento di azienda, la condizione concernente l'opponibilità dei crediti del lavoratore all'acquirente, posta dall'art. 2112 secondo comma nel suo tenore originario (conoscenza degli stessi da parte dell'acquirente al momento del trasferimento o loro conoscibilità in forza delle risultanze dei libri aziendali e del libretto di lavoro) è applicabile anche quando si verifica la prosecuzione del rapporto di lavoro con l'acquirente per l'insussistenza di un'idonea disdetta da parte dell'alienante, per quanto riguarda i crediti relativi all'attività prestata fino al tempo del trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)